COMUNITA’ ENERGETICHE
COMUNITA’ ENERGETICHE
Finalmente recepita in Italia la RED II (Renewable Energy Directive 2018/2001) relativamente alle Comunità Energetiche
I soggetti che possono costituire una comunità energetica sono “persone fisiche, PMI, enti territoriali […] comprese le amministrazioni comunali” che producono energia destinata al proprio consumo mediante impianti aventi le seguenti caratteristiche:
- alimentati da fonti rinnovabili (non è inclusa la co- generazione ad alto rendimento);
- singoli impianto di potenza inferiore a 200 kWp;
- entrati in esercizio dopo l’approvazione del D.L. 162/2019 (28 febbraio 2020) e prima dei 60 giorni a seguito del recepimento della D.E. 2018/2001
- la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica non costituiscono le attività commerciale principali dei soggetti della comunità energetica.
È stato anche definito incentivo con la tariffa per ogni kWh autoconsumato collettivamente al suo interno che sarà riconosciuto dal GSE, per le due tipologie di Comunità Energetiche previste:
- UNO a MOLTI (condominio elettrico) 10 cent per ogni kWh autoconsumato
- MOLTI a MOLTI (casette a schiera o quartiere) 11cent per ogni kWh autoconsumato
Oltre a questo le Comunità Energetiche beneficeranno di:
- restituzione componenti in bolletta non imputabili all’energia autoconsumata collettivamente (oneri di trasporto e dispacciamento): circa 1 c€/kWh (da rivalutare dopo periodo di prova)
- RID (Ritiro Dedicato) circa 4-5 c€/kWh per tutta l’energia immessa in rete