COMUNITA’ ENERGETICHE

COMUNITA’ ENERGETICHE

Finalmente recepita in Italia la RED II (Renewable Energy Directive 2018/2001) relativamente alle Comunità Energetiche
I soggetti che possono costituire una comunità energetica sono “persone fisiche, PMI, enti territoriali […] comprese le amministrazioni comunali” che producono energia destinata al proprio consumo mediante impianti aventi le seguenti caratteristiche:

  • alimentati da fonti rinnovabili (non è inclusa la co- generazione ad alto rendimento);
  • singoli impianto di potenza inferiore a 200 kWp;
  • entrati in esercizio dopo l’approvazione del D.L. 162/2019 (28 febbraio 2020) e prima dei 60 giorni a seguito del recepimento della D.E. 2018/2001
  • la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica non costituiscono le attività commerciale principali dei soggetti della comunità energetica.

È stato anche definito incentivo con la tariffa per ogni kWh autoconsumato collettivamente al suo interno che sarà riconosciuto dal GSE, per le due tipologie di Comunità Energetiche previste:

  1. UNO a MOLTI (condominio elettrico) 10 cent per ogni kWh autoconsumato
  2. MOLTI a MOLTI (casette a schiera o quartiere) 11cent per ogni kWh autoconsumato

Oltre a questo le Comunità Energetiche beneficeranno di:

  • restituzione componenti in bolletta non imputabili all’energia autoconsumata collettivamente (oneri di trasporto e dispacciamento): circa 1 c€/kWh (da rivalutare dopo periodo di prova)
  • RID (Ritiro Dedicato) circa 4-5 c€/kWh per tutta l’energia immessa in rete
superbonus koinè

Chiarimenti Superbonus

Con la RISOLUZIONE N.60/E del 28 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la distinzione dei limiti di spesa per interventi ricadenti nel Super Ecobonus previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il documento risponde ad un quesito relativo ai massimali di spesa, su un edificio di tipo condominiale composto da n°4 unità; vengono richiesti chiarimenti su:
1- posa di cappotto termico, sostituzione finestre, portoni e soglie;
2- installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda
3- installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastruttura di ricarica veicoli elettrici;
4- sostituzione di impianti autonomi di riscaldamento
5- il restauro della facciata;
6- la riduzione del rischio sismico.
Relativamente al Punto 3 di nostro interesse:
Riguardo all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013) si conferma che il Superbonus si applica con un massimale di spesa di 3.000 €.  Tale limite di spesa è da intendersi annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici l’Agenzia chiarisce che il limite di spesa di 48.000 € è da intendersi per singola unità immobiliare (sempre nel limite unitario di 2.400 €/kW di potenza nominale dell’impianto).
Nella Risoluzione si conferma infine che per gli impianti di accumulo realizzati “contestualmente o successivamente” agli impianti fotovoltaici, il beneficio fiscale del 110% è applicabile con un limite di spesa di 48.000€ differenziato e distinto da quello per il Fotovoltaico, con un limite unitario di 1.000 €/kWh.
Quest’ultimo importante chiarimento si era reso necessario dopo che nella circolare n. 24/E del 2020 era stato interpretato in maniera più restrittiva, inglobando il limite per lo storage di energia in quello dell’impianto fotovoltaico.
La Risoluzione infine conferma che, nel caso nel medesimo immobile vengano realizzati più interventi, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione 110% è dato dalla somma degli importi previsti per ciascun intervento, a patto della corretta contabilizzazione.

RISOLUZIONE N.60/E

BONUS riqualificazione energetica

Riqualificazione energetica: ecobonus del 65% e del 50%

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Il tuo vecchio impianto di riscaldamento non è più efficiente come un tempo? Senti la necessità di cambiarlo con uno di ultima generazione?

Se la risposta è si, in questo articolo ti spiegheremo come usufruire degli incentivi fiscali statali per tutti coloro che vogliono sostituire il vecchio impianto di riscaldamento con uno a pompa di calore.

 

Due incentivi: ecobonus energetico del 65% e bonus per ristrutturazione edilizia del 50%

Grazie alle detrazioni fiscali sancite dalla legge di stabilità del 2014 si possono ottenere importanti  incentivi per la riqualificazione energetica della propria abitazione.

Esistono due tipi di detrazioni fiscali:

1) Ecobonus del 65%

detrazione fiscale 65%

 

 

L’ecobonus  consiste nell’avere una detrazione fiscale pari al 65%  ed è limitato a chi intende eseguire lavori di efficientamento energetico purchè si tratti di sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente.

Va anche detto che anche la sostituzione di un impianto a pompa di calore e gli apparecchi ibridi per il riscaldamento, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione rientrano sempre in tale categoria.

 

2) Bonus del 50% per ristrutturazione edilizia

BONUS EDILIZIA 50% ristrutturazioni

 

 

Sempre nella legge di stabilità viene concessa la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale del 50%  nel caso in cui si vuole ristrutturare la propria abitazione o parti comuni di edifici residenziali.

Malgrado in questa lista non compare la voce specifica per pompe di calore,  si  può comunque accedere a questo ecobonus  facendo rientrare i lavori edilizi nella categoria “caloriferi e condizionatori”.

 

Conto termico 2.0

Se si parla di produzione di energia termica da fonti di energia rinnovabili privati e pubblica amministrazione possono ottenere di cospicui incentivi derivanti dal conto termico 2.0.

Scarica la guida sul conto termico 2.0

Per conoscere in maniera più dettagliata come usufruire del bonus di riqualificazione energetica  o di ristrutturazione edilizia ti invitiamo a leggere il nostro articolo.

 

Come sfruttare gli ecobonus con i sistemi a pompa di  calore della Olimpia Splendid.

 

Stai pensando di ristrutturare la tua abitazione e magari hai la necessità di sostituire il tuo vecchio impianto di riscaldamento con uno più performante e all’avanguardia?

Grazie agli incentivi fiscali garantiti dagli ecobonus del 65% e del 50%  puoi contare  sulla qualità e sul design dei sistemi a pompa di calore della Olimpia Splendid.

 

Perchè la Koinè Energia srl si affida a Olimpia Splendid? 

 

Pompe di calore Olimpia Splendid

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La nostra azienda ha visto in Olimpia Splendid il partner ideale che sa rispondere a tutte le sfide in termini di innovazione tecnologica e bellezza estetica dei propri prodotti.

Innovazione tecnologica significa anche migliori prestazioni e consumi ridotti che vanno a incidere positivamente  sulla qualità di vita della persona.

Un dato su tutti: UNICO è il climatizzatore senza unità esterna che è stato progettato in maniera tale da non impattare negativamente sull’estetica degli edifici. Guarda il video.

 

 

 

I sistemi in pompa di calore della Olimpia Splendid