Chiarimenti Superbonus
Con la RISOLUZIONE N.60/E del 28 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la distinzione dei limiti di spesa per interventi ricadenti nel Super Ecobonus previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il documento risponde ad un quesito relativo ai massimali di spesa, su un edificio di tipo condominiale composto da n°4 unità; vengono richiesti chiarimenti su:
1- posa di cappotto termico, sostituzione finestre, portoni e soglie;
2- installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda
3- installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastruttura di ricarica veicoli elettrici;
4- sostituzione di impianti autonomi di riscaldamento
5- il restauro della facciata;
6- la riduzione del rischio sismico.
Relativamente al Punto 3 di nostro interesse:
Riguardo all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013) si conferma che il Superbonus si applica con un massimale di spesa di 3.000 €. Tale limite di spesa è da intendersi annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici l’Agenzia chiarisce che il limite di spesa di 48.000 € è da intendersi per singola unità immobiliare (sempre nel limite unitario di 2.400 €/kW di potenza nominale dell’impianto).
Nella Risoluzione si conferma infine che per gli impianti di accumulo realizzati “contestualmente o successivamente” agli impianti fotovoltaici, il beneficio fiscale del 110% è applicabile con un limite di spesa di 48.000€ differenziato e distinto da quello per il Fotovoltaico, con un limite unitario di 1.000 €/kWh.
Quest’ultimo importante chiarimento si era reso necessario dopo che nella circolare n. 24/E del 2020 era stato interpretato in maniera più restrittiva, inglobando il limite per lo storage di energia in quello dell’impianto fotovoltaico.
La Risoluzione infine conferma che, nel caso nel medesimo immobile vengano realizzati più interventi, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione 110% è dato dalla somma degli importi previsti per ciascun intervento, a patto della corretta contabilizzazione.