Ecobonus 110% su pompe di calore e sistemi ibridi

L’installazione di pompe di calore e sistemi ibridi rientra  di diritto nel Superbonus del 110% ma solamente se l’intervento è mirato alla sostituzione di un impianto già esistente (non possono usufruire  dell’Ecobonus 110% le installazioni in abitazioni che non dispongono già di un sistema di riscaldamento).

La sostituzione della Pompa di calore rientra tra gli elementi trainanti, è necessario che la nuova installazione determina un aumento di 2 classi energetiche.

Quali sono gli interventi trainanti dove la pompa di calore ha un ruolo fondamentale?

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Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati

Nei condomini, la sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico), oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. Il limite di spesa è in funzione del numero di unità immobiliari e varia da 20.000 € a 15.000 €.

Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari o in abitazioni “indipendenti” (villette a schiera)

La sostituzione di un vecchio impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con una caldaia a condensazione almeno in classe A oppure con una pompa di calore (anche in impianto ibrido o geotermico) oppure con impianto di microcogenerazione o collettori solari termici. In questo caso il limite di spesa è di 30.000 €.

Ma come possiamo ottenere il bonus del 110%?

Gli interventi che possono beneficiare della maxi detrazione devono necessariamente prevedere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della classe più alta. Il miglioramento della classe energetica dovrà essere certificato da un professionista qualificato attraverso la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia in fase precedente ai lavori che in fase successiva.

Tutte le pompe di calore sono idonee?

Le pompe di calore idroniche possono essere di tipo aria/acqua, acqua/acqua o geotermiche.

Per le pompe di calore l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette rispettino l’Allegato F del “Decreto Requisiti” del Ministro dello Sviluppo Economico 6 Agosto 2020.

 

Aspetto importante da sottolineare: il Decreto Requisiti, oltre al Superbonus 110%, si estende anche alle Detrazioni Fiscali del 65% come riportato nell’art. 1:“Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’articolo l , comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi l e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.”

 

Quindi anche gli interventi agevolati dall’Ecobonus del 65% devono rispettare sia i requisiti tecnici (prestazioni) che i requisiti economici (massimali di prezzo) previsti anche dal Superbonus 110%.

 

Per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantaneo (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1.

La prestazione delle pompe di calore deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511.

Al momento della prova, la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella 1.

Tabella valori COP per le pompe di calore elettrico

L’Ecobonus 110% vale anche per gli scaldacqua in pompa di calore?

Si, nell’ambito di applicazione di uno degli interventi “trainanti” e dell’ottenimento di un doppio salto di classe energetica.

É considerabile intervento “trainante” in un edificio unifamiliare, ad esempio, l’installazione di una pompa di calore per il riscaldamento e di uno scaldacqua in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria in sostituzione di una caldaia esistente in produzione combinata (riscaldamento + ACS) oppure in sostituzione di una caldaia esistente in riscaldamento e di un generatore per produzione di acqua calda sanitaria.

Naturalmente in tutti i casi deve essere verificato il doppio salto di classe energetica.

Quali sono i limiti delle agevolazioni? (articolo 13)

13.1– Per accedere al super bonus è necessaria la redazione dell’asseverazione ai sensi dell’allegato A dell’articolo 119, da parte di un tecnico abilitato che allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia d’intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tal casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;

c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13.2 – Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.

13.3 – Qualora la verifica ai sensi dei punti 13 .1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

Questo è un punto fondamentale da non sottovalutarele varie tecnologie e le varie aziende di installazione hanno costi diversi.  Ci sono tecnologie più care e meno care (come per le automobili) e ci sono installatori con tariffari più alti e altri meno. Non perché vogliano ingannare i clienti ma perché hanno più personale in ufficio, costi generali d’impresa più elevati, costi diretti maggiori.

Quindi, una volta redatto il computo utilizzando le voci di prezziario (oppure determinando nuovi prezzi in assenza della voce specifica) se la sommatoria supera i massimali il cliente dovrà aggiungere una quota parte a copertura dell’importo non detratto.

Allegato I – Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’allegato a

In questa tabella (estratto) viene indicata la spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento:

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I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Questi valori vengono utilizzati qualora sia direttamente il fornitore o l’installatore a dichiararne il costo, oppure possono essere un’alternativa per il professionista qualora debba creare un nuovo prezzo come riportato nell’articolo 13.1 lettera b.

Ricapitolando…

Il Superbonus 110% può essere la svolta italiana verso la Decarbonizzazione, un processo che volenti o nolenti dovremo intraprendere per garantire un futuro alle nuove generazioni.

La crisi sanitaria è arrivata veloce, facendosi sentire, e per questo ci siamo attivati per gestirla al meglio.

La crisi ambientale invece avanza silenziosa e lenta, senza lasciarci scampo per tornare indietro. La Decarbonizzazione gioca un ruolo fondamentale per un processo che potrebbe risultare irreversibile.

Non limitandoci solo a creare nuovi edifici completamente elettrici, ma riconvertendo anche il parco immobiliare esistente.

La casa intelligente – Smart Home – Domotica

La casa intelligente: qualche esempio

 

Smart Home

Come funziona e a cosa serve una casa intelligente?

Smart è sinonimo di “connesso”. Quello che rende “intelligente” un dispositivo è dunque la possibilità che esso entri a far parte di una rete domestica, e da questa possa raggiungere ed essere raggiunto dalla rete Internet. Ciò consente di controllare il dispositivo, sia esso un interruttore, un termostato o altro, da remoto e in modo automatico. La differenza tra un dispositivo smart e uno non smart sta proprio nel fatto che quello smart risponde a un comando, può essere programmato secondo una routine e, nel caso di sensori e rilevatori, può comunicare i dati raccolti e oltre a mostrarli su un display integrato.

l’ Internet of Things per la casa riguarda molteplici aspetti della vita domestica, tra i quali figurano:

  • climatizzazione/riscaldamento (condizionatori, termostati o caldaie regolabili a distanza o tramite app);
  • elettrodomestici (accensione/spegnimento da remoto, tramite app o con la propria voce, di lavastoviglie, lavatrici, forni a microonde);
  • illuminazione (accensione/spegnimento, regolazione della tonalità o dell’intensità tramite app o con la voce);
  • sicurezza (impianti di videosorveglianza e videocitofonia con possibilità di accedere alle immagini a distanza e/o da smart Tv, serrature intelligenti che inviano allarmi in caso di intrusione);
  • smart speaker (dispositivi comandabili tramite voce che consentono di ricevere informazioni – es. sul meteo, sul traffico – e di impartire comandi – es. regolare le luci o la temperatura).

Alcune applicazioni della Smart home

Geolocalizzazione

Alcuni sistemi smart home prevedono di poter impostare sulla app dello smartphone o dell’assistente vocale la geolocalizzazione. In questo modo il sistema può conoscere dove ci troviamo, ovvero se siamo in casa oppure no, permettendo di risparmiare energia. Ad esempio, se nella stagione invernale si è impostato il timer del riscaldamento mezz’ora prima dell’ora in cui usciamo di casa per andare al lavoro, il giorno che uscissimo molto prima per un impegno straordinario il sistema se ne accorgerà e disattiverà l’impianto in anticipo, evitando gli sprechi.

Controllo delle valvole termostatiche e dei termostati ambiente

Molti sistemi smart home permettono di regolare la temperatura in ogni stanza agendo sulle valvole termostatiche “intelligenti” di cui vengono dotati i caloriferi. Con la app è possibile gestire più termostati che si trovano nella stessa abitazione (sezionamento a zone dell’impianto); oppure termostati che si trovano in edifici differenti, come ad esempio l’abitazione principale e la seconda casa o l’ufficio.

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COMUNITA’ ENERGETICHE

COMUNITA’ ENERGETICHE

Finalmente recepita in Italia la RED II (Renewable Energy Directive 2018/2001) relativamente alle Comunità Energetiche
I soggetti che possono costituire una comunità energetica sono “persone fisiche, PMI, enti territoriali […] comprese le amministrazioni comunali” che producono energia destinata al proprio consumo mediante impianti aventi le seguenti caratteristiche:

  • alimentati da fonti rinnovabili (non è inclusa la co- generazione ad alto rendimento);
  • singoli impianto di potenza inferiore a 200 kWp;
  • entrati in esercizio dopo l’approvazione del D.L. 162/2019 (28 febbraio 2020) e prima dei 60 giorni a seguito del recepimento della D.E. 2018/2001
  • la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica non costituiscono le attività commerciale principali dei soggetti della comunità energetica.

È stato anche definito incentivo con la tariffa per ogni kWh autoconsumato collettivamente al suo interno che sarà riconosciuto dal GSE, per le due tipologie di Comunità Energetiche previste:

  1. UNO a MOLTI (condominio elettrico) 10 cent per ogni kWh autoconsumato
  2. MOLTI a MOLTI (casette a schiera o quartiere) 11cent per ogni kWh autoconsumato

Oltre a questo le Comunità Energetiche beneficeranno di:

  • restituzione componenti in bolletta non imputabili all’energia autoconsumata collettivamente (oneri di trasporto e dispacciamento): circa 1 c€/kWh (da rivalutare dopo periodo di prova)
  • RID (Ritiro Dedicato) circa 4-5 c€/kWh per tutta l’energia immessa in rete
superbonus koinè

Chiarimenti Superbonus

Con la RISOLUZIONE N.60/E del 28 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la distinzione dei limiti di spesa per interventi ricadenti nel Super Ecobonus previsto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il documento risponde ad un quesito relativo ai massimali di spesa, su un edificio di tipo condominiale composto da n°4 unità; vengono richiesti chiarimenti su:
1- posa di cappotto termico, sostituzione finestre, portoni e soglie;
2- installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda
3- installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo e infrastruttura di ricarica veicoli elettrici;
4- sostituzione di impianti autonomi di riscaldamento
5- il restauro della facciata;
6- la riduzione del rischio sismico.
Relativamente al Punto 3 di nostro interesse:
Riguardo all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013) si conferma che il Superbonus si applica con un massimale di spesa di 3.000 €.  Tale limite di spesa è da intendersi annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.
Per la realizzazione di impianti fotovoltaici l’Agenzia chiarisce che il limite di spesa di 48.000 € è da intendersi per singola unità immobiliare (sempre nel limite unitario di 2.400 €/kW di potenza nominale dell’impianto).
Nella Risoluzione si conferma infine che per gli impianti di accumulo realizzati “contestualmente o successivamente” agli impianti fotovoltaici, il beneficio fiscale del 110% è applicabile con un limite di spesa di 48.000€ differenziato e distinto da quello per il Fotovoltaico, con un limite unitario di 1.000 €/kWh.
Quest’ultimo importante chiarimento si era reso necessario dopo che nella circolare n. 24/E del 2020 era stato interpretato in maniera più restrittiva, inglobando il limite per lo storage di energia in quello dell’impianto fotovoltaico.
La Risoluzione infine conferma che, nel caso nel medesimo immobile vengano realizzati più interventi, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione 110% è dato dalla somma degli importi previsti per ciascun intervento, a patto della corretta contabilizzazione.

RISOLUZIONE N.60/E

Webninar dedicato a Instavision

Guarda il nostro video webinar dedicato a InstaVision!

Sistemi di accumulo

 

Il sistema di accumulo è sempre conveniente? Come stabilire la corretta configurazione Impianto fotovoltaico-Sistema di accumulo?

Regole tecniche di connessione secondo la Norma Cei 0-21

Il generatore elettrico in un impianto con sistema di accumulo connesso lato AC;

Il Generatore elettrico in un impianto con sistema di accumulo connesso lato DC;

A queste e tante altre domande cercheremo di dare risposta in questo che possiamo definire un blog aperto.

Consiglio di scaricare i due allegati, perchè molto utili e sono al servizio sia del progettista che dell’installatore, ma anche del committente, in modo da avere le idee più chiare sul sistema di accumulo ed evitare investimenti non adeguati alle proprie esigenze energetiche.

Dott. Giuseppe Quaranta

Mi puoi contattare tramite Watzap al 0922  606970

Norma CEi 0-21

LEZIONE SISTEMA DI ACCUMULO